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Patrimonializzazione delle PMI esportatrici

Dal Fondo crescita sostenibile per l’internazionalizzazione delle PMI.

A valere sui programmi di patrimonializzazione delle PMI esportatrici sono beneficiarie tutte le PMI aventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti la presentazione della domanda, un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale.

Al momento dell’erogazione del finanziamento le PMI beneficiarie e fino alla data di chiusura del bilancio esaminato per la prima verifica, devono essere costituite in forma di S.p.a., pena l’eventuale revoca del finanziamento stesso.

L’impresa già beneficiaria di un finanziamento per la patrimonializzazione può richiedere unnuovo finanziamento solo dopo aver interamente rimborsato il precedente. L’importo massimo del finanziamento è di 300 mila euro, calcolato nel rispetto della normativa comunitaria “de minimis” e nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa richiedente.

Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità patrimoniale di riferimento (livello soglia), costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e ad 1,00 per le imprese commerciali/di servizi.

Tale livello è calcolato sull’ultimo bilancio approvato dall’impresa prima dell’esame della domanda di finanziamento ed è definito livello d’ingresso.

Non sono ammissibili al finanziamento domande di imprese con un livello soglia superiore a 2,00. Nel caso in cui l’impresa presenti un livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia di 0,80 e di 1,00, il Comitato agevolazioni, può valutare se chiedere l’eventuale rilascio di garanzia e la relativa misura.

Nel caso in cui l’impresa presenti un livello di ingresso inferiore al livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e ad 1,00 per le imprese commerciali/di servizi la stessa, per garantire il rimborso del 100% del finanziamento concesso, dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa.

Il finanziamento è concesso ed erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria. Il rimborso avviene al tasso agevolato, pari al 15% del tasso di riferimento, in ogni caso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.

La domanda di finanziamento per gli interventi, ammessi all’agevolazione della quota di finanziamento non assistita da garanzie ed erogata a valere sul Fondo crescita sostenibile, deve essere presentata dall’impresa richiedente su apposito modulo, pubblicato sul sito internet www.simest.it.

Qualora il programma di inserimento sia realizzato congiuntamente da più imprese, la domanda di finanziamento deve essere presentata dall’impresa capofila sulla base di un apposito mandato con rappresentanza per tutti i rapporti inerenti alla concessione del finanziamento, ed il programma deve essere realizzato attraverso il ricorso allo strumento del contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione.

Fonte Simest

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